Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 15/12/2005 Ud. (dep. 24/02/2006) Rv. 234045 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento dei contributi - Notifica di pagamento si sensi dell'art. 2 comma primo bis legge 11 novembre 1983 n. 638 - Indicazione delle somme omesse - Necessità - Ragioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la notifica di pagamento indicata nell'art. 2 comma primo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, fa decorrere il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, solo se rechi l'indicazione dell'importo delle somme corrispondenti alla contribuzione omessa e l'avvertimento che il mancato pagamento di esse comporta la punibilità del reato. (La Corte ha nella specie precisato che nessun obbligo incombe sull'imputato di attivarsi nelle sedi competenti per conoscere l'importo delle somme da lui dovute).
Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)