Sez. U, Sentenza n. 1855 del 24/11/2011 Ud. (dep. 18/01/2012) Rv. 251268 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Assenza di contestazione e di notifica dell'avvenuto accertamento della violazione - Notifica del decreto di citazione a giudizio - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - Condizioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 3 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)