Sez. 5, Sentenza n. 11856 del 07/08/2002 (Rv. 556761 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Pagamento dei tributi sospesi fino al 31/12/1985 per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 - Disciplina ex art. 3, comma secondo bis, del D.L. n. 741 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 1986, come interpretato autenticamente dall'art. 28 della legge n. 133 del 1999 - Portata - Agevolazione tributaria consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi - Configurabilità - Conseguenze - Erronea deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile - Effetto equivalente alla esclusione dell'importo dalla base imponibile - Inidoneità dell'errore nella dichiarazione a giustificare una rettifica dell'ufficio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, comma secondo bis, del D.L. n. 791 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ex art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito, con modif., nella legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 - sospensione, poi, estesa dall'art. 13, comma primo, della legge n. 449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche - , non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando lo stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, dà luogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/05/1984 num. 159 art. 13, Legge 24/07/1984 num. 363, Decreto Legge 30/12/1985 num. 791 art. 3 com. 2 n. 2, Legge 28/02/1986 num. 46, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 11, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 28, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)