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Sez. 5, Sentenza n. 1417 del 30/01/2003 (Rv. 560167 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Tributi dovuti dai residenti in comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - Pagamento - Sospensione fino al 31 dicembre 1985 - Successiva riscossione - In venti rate senza applicazione di soprattasse ed interessi - Ambito applicativo - Imposte dichiarate - Maggiori imposte eventualmente accertate dall'amministrazione finanziaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560167-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riscossione in venti rate senza applicazione di soprattasse e interessi delle imposte dovute dai soggetti residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, i cui pagamenti siano stati sospesi fino al 31 dicembre 1985 ai sensi dell'art. 13 - quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, come convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica, secondo quanto esplicitamente disposto dal quarto comma dello stesso articolo - aggiunto dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, e poi modificato dall'art. 1 - ter del D.L. 30 giugno 1986, n. 309 -, esclusivamente alle imposte dichiarate dai contribuenti, e non anche a quelle maggiori eventualmente accertate dagli uffici finanziari, essendo la norma agevolativa in parola eccezionale e non estensibile al di fuori della ipotesi tassativa per cui è prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/05/1984 num. 159 art. 13 quinquies, Legge 24/07/1984 num. 363, Decreto Legge 30/12/1985 num. 791 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 46, Decreto Legge 30/06/1986 num. 309 art. 1 ter, Legge 09/08/1986 num. 472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)