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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29866 del 12/10/2022 (Rv. 665921 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Decisione del giudice d'appello dopo pronuncia cassatoria - Giudicato sulla pronuncia di inammissibilità del primo giudice - Insussistenza - Dovere di pronunciare sulle domande di protezione internazionale - Sussistenza. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665921-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il giudice d'appello, in sede di giudizio di rinvio in seguito ad una pronuncia cassatoria, non può limitarsi a pronunciare l'inammissibilità del gravame per asserita carenza di interesse derivante dalla mancata comparizione del ricorrente nell'udienza

svoltasi nel giudizio di primo grado, ma deve pronunciare sul merito delle domande volte ad ottenere la protezione invocata, atteso che il ricorrente, proponendo appello, ha allegato e dimostrato il suo interesse alla definizione della causa, senza che sulla erronea declaratoria di inammissibilità possa ritenersi formato il giudicato.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)