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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23130 del 22/10/2020 (Rv. 659515 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Processo civile - Decisione su questioni processuali - Giudicato sostanziale sulla domanda - Esclusione - Riproponibilità della domanda - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659515-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)