Sez. L, Sentenza n. 10853 del 24/07/2002 (Rv. 556166 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE | Debiti Efim - Sospensione dei pagamenti - Effetti - Divieto di azioni dei creditori - Esclusione - Pagamento spontaneo - Conseguenze - Ripetizione - Esclusione - Carattere concorsuale delle procedure - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE
I creditori delle società del gruppo Efim, nonostante la sospensione dei pagamenti dei debiti disposta dalla normativa recante la soppressione del medesimo ente, possono iniziare o proseguire azioni di cognizione non solo per l'accertamento o la costituzione di rapporti obbligatori, ma anche per la condanna al pagamento di quei debiti, atteso che la disposta sospensione investe soltanto l'adempimento delle obbligazioni e non l'esistenza delle stesse. Inoltre le disposizioni relative all'esonero dei debitori dalle conseguenze dell'omesso o tardivo pagamento dei debiti investiti dalla sospensione implicano l'effettiva esistenza ed esigibilità dei debiti considerati, sicché l'eventuale pagamento spontaneo non può essere considerato indebito e come tale suscettibile di ripetizione. Nè a tale conclusione sono di ostacolo il carattere concorsuale della procedura di sospensione dei pagamenti, che è limitato ai soli effetti della disposizione tributaria relativa alla deducibilità delle perdite, o l'esperibilità dell'azione revocatoria, ben diversa dall'azione di ripetizione di indebito, o le altre procedure di pagamento dei debiti e di distribuzione degli acconti da parte di società del gruppo Efim, le quali riguardano soltanto obbligazioni ancora non estinte e comunque non interferiscono - in difetto di qualsiasi previsione specifica a tale proposito - su pagamenti che siano stati già spontaneamente effettuati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 487 art. 6 CORTE COST., Legge 17/02/1993 num. 33 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 487 art. 4 com. 11, Legge 19/12/1992 num. 487 art. 3 com. 4, Legge 19/12/1992 num. 487 art. 5, Legge 19/12/1992 num. 487 art. 4 com. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)