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Sez. 1, Sentenza n. 7539 del 04/06/2001 (Rv. 547247 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo non divenuto ancora definitivo prima dell'apertura di procedura concorsuale - Inopponibilità del decreto nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore fallito in forza del decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo prima dell'apertura della procedura - Ripetibilità nei confronti del creditore a titolo di indebito oggettivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547247-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.), non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. (Nella specie, la Corte ha affermato che la procedura concorsuale non spiega alcuna rilevanza, se non ai fini della revocatoria sul pagamento, perché eseguito dal fallito in forza di un valido titolo giudiziale che lo aveva reso coattivo, e nessuna incidenza riveste il fatto che l'ingiunzione sia divenuta inopponibile per effetto dell'apertura della procedura, poiché non è del provvedimento giudiziale che deve essere valutata l'efficacia nel momento suddetto ma dell'atto solutorio effettuato prima di esso).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 95, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)