Sez. 3, Sentenza n. 5073 del 19/04/2000 (Rv. 535839 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Sospensione della vendita ex art. 586 cod. proc. civ. in caso di prezzo offerto ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto - Contrasto della relativa disciplina con l'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale della suddetta disciplina in rapporto agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
In tema di esecuzione immobiliare l'art. 586 cod. proc. civ., prevedente, nel testo modificato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, che il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita del bene espropriato quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, non compromette il principio di imparzialità per il fatto che il giudice che ha fissato il prezzo di vendita è lo stesso che poi provvede alla sospensione sulla base di un giudizio di congruità del prezzo offerto, giacché l'imparzialità del giudice viene compromessa solo quando questi, nel decidere, debba ripercorrere un itinerario logico identico a quello precedentemente seguito, cosa che non accade nell'ipotesi in esame, in quanto il prezzo nel provvedimento che dispone la vendita è fissato a norma dell'art. 568 cod. proc. civ., con un'attività di mero impulso delle operazioni di vendita, cui è estranea la risoluzione di un contenzioso o di un contrasto sulle indicazioni del creditore procedente, mentre soltanto quando decide sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 586 cit. il giudice compie una vera e propria valutazione, secondo percorsi logici diversi, onde è da escludersi ogni sovrapposizione di attività; ne consegue che non sussiste alcun contrasto tra la disciplina di cui all'art. 586 cod. proc. civ. e l'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge n. 848 del 1955 e che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 586 in rapporto agli artt. 3, 24 e 113 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 19 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)