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Sez. 3, Sentenza n. 16343 del 20/11/2002 (Rv. 558613 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione del giudice ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ. - Emissione di ordinanza nel corso della istruttoria - Astensione del giudice istruttore nella fase decisoria - Obbligo - Esclusione - Fase decisoria ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini dell'astensione per gravi ragioni di convenienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558613-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di astensione del giudice ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astensione in fase di decisione per il giudice che abbia emesso ordinanza di vendita all'incanto di immobili in comunione, né rileva, ai fini della richiesta di astensione per gravi ragioni di convenienza, che la decisione si svolga con le forme dell'art. 281 "sexies" cod. proc. civ., poiché rientra nello svolgimento fisiologico della decisione a seguito di trattazione orale il fatto che lo stesso giudice conosca la causa prima come istruttore e poi come giudice decidente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 788

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)