Sez. U, Sentenza n. 61 del 10/01/1977 (Rv. 383567 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA - POTERI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRATIVO DELLA NORMA VIOLATA - DISAPPLICAZIONE PER ILLEGITTIMITA - AMMISSIBILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA - POTERI DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRATIVO DELLA NORMA VIOLATA - DISAPPLICAZIONE PER ILLEGITTIMITA - AMMISSIBILITA.*
Il giudice ordinario investito dell'opposizione all'ingiunzione prefettizia in materia di sanzioni amministrative prevista dal codice stradale non eccede i limiti della sua giurisdizione qualora esamini, ai fini dell'eventuale disapplicazione, la legittimita del provvedimento amministrativo, integrativo della norma la cui violazione e stata posta a fondamento della sanzione amministrativa inflitta all'opponente. (nella specie, il pretore aveva ritenuto l'illegittimita della istituzione di un'area di sosta riservata, in prossimita di un crocevia, per essere non motivato il relativo provvedimento). (Conf 843/74, mass n 368734).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)