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Sez. 2, Sentenza n. 3028 del 13/10/1972 (Rv. 360788 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE - IN GENERE - SEDE EFFETTIVA - NOZIONE - SEDI SECONDARIE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESSO LA SEDE EFFETTIVA - NECESSITA - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN LUOGO DIVERSO EX ART 434, SECONDO COMMA COD PROC CIV - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360788-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE - IN GENERE - SEDE EFFETTIVA - NOZIONE - SEDI SECONDARIE DI FATTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESSO LA SEDE EFFETTIVA - NECESSITA - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN LUOGO DIVERSO EX ART 434, SECONDO COMMA COD PROC CIV - IRRILEVANZA.*

La Sede effettiva di una persona giuridica, ossia la Sede diversa da quella stabilita ed indicata nell'atto costitutivo e nello statuto dell'ente, non e semplicemente il luogo ove si trovano i beni, gli stabilimenti dell'ente, nel quale esso svolge la sua attivita produttiva, ma quello in cui vi abbiano effettivo svolgimento anche la sua attivita amministrativa e direzionale, ove cioe risiedano il suo rappresentante, i suoi amministratori e si convochino le assemblee. Deve, pertanto, escludersi la giuridica configurabilita di sedi secondarie di fatto. La notificazione della citazione introduttiva del giudizio va fatta sempre nella Sede della persona giuridica, anche quando il giudizio deve svolgersi in altro luogo (quale quello ove esista uno stabilimento dell'ente o una qualsiasi dipendenza, al quale e addetto il lavoratore che istituisce il giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Civ. art. 16, Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)