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Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 16/06/1984 (Rv. 435597 - 01)

PERSONA GIURIDICA - SEDE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435597-01

PERSONA GIURIDICA - SEDE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Per Sede effettiva della persona giuridica, ai sensi del secondo comma dell'art. 46 cod. civ., è da intendere il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (V 3028/72, mass n 360788).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)