Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 16/06/1984 (Rv. 435597 - 01)
PERSONA GIURIDICA - SEDE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PERSONA GIURIDICA - SEDE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Per Sede effettiva della persona giuridica, ai sensi del secondo comma dell'art. 46 cod. civ., è da intendere il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (V 3028/72, mass n 360788).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)