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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20790 del 20/08/2018 (Rv. 650411 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Giudicato esterno antecedente alla sentenza di cassazione con rinvio per vizio di motivazione - Rilevabilità nel corso del giudizio di rinvio - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650411-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

In sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano orginariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)