Sez. T, Ordinanza n. 4293 del 25/02/2026 (Rv. 678046-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza di cassazione per vizi di motivazione - Giudicato esterno formatosi anteriormente - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Condizioni - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio è rilevabile - anche d'ufficio - il giudicato esterno formatosi anteriormente alla sentenza di cassazione, quando questa abbia cassato la decisione impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna statuizione, neppure implicita, sulla relativa questione, permanendo in tal caso in capo al giudice del rinvio tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, di modo che egli può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)