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Sez. L, Sentenza n. 13884 del 07/07/2016 (Rv. 640477 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Procedura concorsuale indetta con norma dichiarata incostituzionale - Limiti alla retroattività della pronuncia - Approvazione della graduatoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640477-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

L'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, sicché, nel caso di declaratoria di incostituzionalità di una norma che aveva consentito l'espletamento di una procedura concorsuale (in via riservata e non pubblica), la pronuncia ha effetto anche rispetto agli atti successivi di approvazione della graduatoria e di instaurazione del rapporto di impiego, non potendosi ravvisare una situazione giuridica irrevocabile o esaurita nella mancata impugnazione della graduatoria posto che quest'ultima definisce solo la fase prodromica alla costituzione del rapporto, il quale, anche successivamente, resta condizionato, quanto alla validità, dall'atto presupposto (cfr. Corte cost. n. 42 del 2011).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 136, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge Reg. Puglia 31/12/2007 num. 40 art. 3 com. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)