Sez. L - , Sentenza n. 30992 del 27/11/2019 (Rv. 655886 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Procedura concorsuale - Illegittimità - Conseguenze - Contratto di lavoro - Nullità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE
Nel pubblico impiego privatizzato, la procedura concorsuale costituisce l'atto presupposto del contratto individuale del quale condiziona la validità, sicchè sia l'assenza, sia l'illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, rientrando nell'ambito di applicazione di portata generale del successivo art. 36, comportano la nullità del contratto individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del contratto di assunzione stipulato in violazione delle norme concorsuali inerenti l'attribuzione dei punteggi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)