Sez. 5, Sentenza n. 30753 del 30/12/2011 (Rv. 621039 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Attività di lavoro autonomo - Applicazione dell'imposta - Presupposto - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, è soggetto passivo dell'imposta chi si avvalga, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo "know-how", con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito potesse trovare dati di riscontro del presupposto dell'imposta anche dall'esame della dichiarazione del contribuente, in particolare dal dettaglio riportato nelle sezioni del quadro RE che specifica la composizione dei costi sopportati nell'esercizio dell'attività professionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)