Sez. 5, Ordinanza n. 26161 del 06/12/2011 (Rv. 620782 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Soggetti passivi - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Esercizio di arti o professioni - Autonoma organizzazione - Aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di rimborso dell'IRAP proposta da un medico chirurgo, rilevando che l'entità non trascurabile delle somme esposte, nel quadro E del modello unico di uno degli anni di riferimento, a titolo di spese per collaborazione di dipendenti, pari a lire 3.223.000, e per ammortamento di beni strumentali, pari a lire 77.956.000, avrebbe richiesto una motivazione maggiormente adeguata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)