Sez. 1, Sentenza n. 382 del 19/11/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 215140 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Limiti e criteri di valutazione - Fattispecie: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa, Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia". In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto può ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, si da non potersene adeguatamente difendere. (Fattispecie in tema di contestazione relativa a stabilimento balneare che diffondeva musica con volume così alto da procurare disturbo alle persone", la Corte ha ritenuto non rilevante la mancata specificazione relativa alla figura criminosa integrata, con riferimento al primo o al secondo comma dell'art. 659 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)