Sez. 5, Sentenza n. 3241 del 03/10/2019 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 278304 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Competenza per territorio – Applicazione dell’art. 11, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione – Ragioni – Fattispecie
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La regola declinata dall'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., che estende la disciplina derogatoria della competenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualità di cui al comma 1 del medesimo articolo, non trova applicazione nel procedimento di prevenzione in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti. (Fattispecie relativa a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedimento penale con un magistrato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)