Sez. 4, Sentenza n. 1750 del 30/05/1969 Ud. (dep. 03/12/1969) Rv. 113355 - 01
AZIONE PENALE -DECRETO DI NON PROVVEDIMENTO(ARCHIVIAZIONE) - SUCCESSIVA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FATTO - PRECLUSIONE - INESISTENZA - ARCHIVIAZIONE DISPOSTA DAL PRETORE -NUOVA VALUTAZIONE DEL FATTO - RICHIESTA DEL PM - NON NECESSITA.*
AZIONE PENALE -DECRETO DI NON PROVVEDIMENTO(ARCHIVIAZIONE) - SUCCESSIVA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FATTO - PRECLUSIONE - INESISTENZA - ARCHIVIAZIONE DISPOSTA DAL PRETORE -NUOVA VALUTAZIONE DEL FATTO - RICHIESTA DEL PM - NON NECESSITA.*
Il decreto di archiviazione non chiude ne definisce alcun processo istruttorio esso e, percio, inidoneo a produrre gli effetti nei quali si esprime la cosa giudicata e non preclude la possibilita che S'inizi un processo in ordine al medesimo fatto sulla base della diversa valutazione degli elementi che avevano dato luogo alla declaratoria di non doversi promuovere l'Azione penale. A tal fine non occorre un esplicito atto di revoca, ne una richiesta da parte del procuratore della Repubblica allorquando la declaratoria anzidetta sia stata pronunziata dal pretore, poiche il potere di richiesta del procuratore della Repubblica, previsto dall'art 74 ult parte cod proc pen, secondo cui quando il pretore ritenga di non dover promuovere l'Azione penale puo intervenire il procuratore della Repubblica per un'ulteriore valutazione, non esclude che il pretore stesso, nell'esplicazione delle sue funzioni, possa dar inizio al processo qualora l'originaria valutazione si riveli errata. (Conf 110336, anno 1969 102936, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)