Sez. 4, Sentenza n. 5507 del 12/01/1982 Ud. (dep. 02/06/1982) Rv. 154053 - 01
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - NUOVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - REVOCA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E RIAPERTURA DELLA ISTRUZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - NUOVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - REVOCA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E RIAPERTURA DELLA ISTRUZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di improcedibilità dell'Azione penale, pronunciata con decreto del giudice istruttore, non è preclusiva dell'Esercizio della Azione penale, da parte del pubblico ministero, anche in difetto di fatti sopravvenuti, senza necessità di una formale revoca del decreto di archiviazione, da parte dell'istruttore, e della riapertura dell'istruzione. (Conf mass n 151793; (Conf mass n 148990; (Conf mass n 139390; (mass n 137083; (Conf mass n 129936; (Conf mass n 118321; (Conf mass n 113355; (Conf mass 102936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 402, Cod. Proc. Pen. art. 404
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)