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Sez. 5 - , Sentenza n. 23270 del 27/09/2018 (Rv. 650690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI | Associazione in partecipazione - Compensi corrisposti agli associati - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2018-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650690-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI

In tema di associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", alle annualità di imposta 2000 e 2001), sono indeducibili i compensi corrisposti agli associati in eccedenza rispetto agli utili ordinari dell'impresa, senza che assuma rilevanza il tipo di apporto degli associati che ne siano stati beneficiari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)