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Sez. 5, Sentenza n. 16454 del 18/07/2014 (Rv. 631927 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI | Associazione in partecipazione - Utili distribuiti all'associato - Deducibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631927-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI

In tema di imposte sui redditi d'impresa, le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili in favore dell'associato in partecipazione, che apporti esclusivamente la propria opera e che non sia una delle persone elencate nell'art. 15, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ricadono nei compensi deducibili, atteso che l'art. 59 del medesimo decreto (applicabile "ratione temporis") non nega l'obiettiva natura di costo dell'impresa dell'utile distribuito all'associato ma ne esclude eccezionalmente la deducibilità qualora l'"accipiens" rientri tra i familiari dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)