Sez. 1, Sentenza n. 1067 del 14/02/1980 (Rv. 404547 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - REQUISITI - ATTIVO SUPERIORE AL PASSIVO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - REQUISITI - ATTIVO SUPERIORE AL PASSIVO - IRRILEVANZA.*
Lo stato d'insolvenza, al fine della dichiarazione di fallimento, consiste in una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non e in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidita e di credito necessarie alla relativa attivita commerciale, mentre resta irrilevante la circostanza che l'attivo sia superiore al passivo. (V 1118/78, mass n 390490).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)