Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 24/03/1983 (Rv. 426900 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ENTITÀ DELL'ATTIVO SUPERIORE A QUELLA DEL PASSIVO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ENTITÀ DELL'ATTIVO SUPERIORE A QUELLA DEL PASSIVO - IRRILEVANZA.*
Lo stato di insolvenza di un'impresa commerciale, al fine della dichiarazione di fallimento, consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, rimanendo irrilevante che l'attivo sia superiore al passivo. (Conf 1067/80, mass n 404547; (Conf 1274/78, mass n 390638; (Conf 1118/78, mass n 390490).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)