Sez. 2, Sentenza n. 2058 del 17/10/1970 (Rv. 348159 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - EFFETTI - COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - LIMITI - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DI AZIONE IN SEDE ORDINARIA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - EFFETTI - COSA GIUDICATA - ESCLUSIONE - LIMITI - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DI AZIONE IN SEDE ORDINARIA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
I provvedimenti del giudice delegato in ordine ai crediti insinuati nel passivo fallimentare spiegano la loro efficacia nel procedimento fallimentare, non acquistano autorita di giudicato se non confermati nel giudizio contenzioso di opposizione, non precludono al creditore non ammesso in tutto od in parte al passivo l'Esercizio di un'Azione in Sede ordinaria. (V 1386'69, mass n 340125 3782'68, mass n 337179 1995'67, mass n 329016 1861'67, mass n 328776).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)