Sez. 1, Sentenza n. 1861 del 20/07/1967 (Rv. 328776 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - EFFICACIA - CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - POTERE DEL DEBITORE DI FARE ACCERTARE L'INESISTENZA DEL CREDITO AMMESSO - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - EFFICACIA - CHIUSURA DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - POTERE DEL DEBITORE DI FARE ACCERTARE L'INESISTENZA DEL CREDITO AMMESSO - SUSSISTENZA.*
Il provvedimento di ammissione di un credito al passivo di un fallimento, da parte del giudice delegato, spiega efficacia esclusivamente nell'ambito del processo fallimentare, e non preclude al debitore, una volta chiusa la procedura fallimentare, di fare accertare l'insussistenza del credito medesimo, per cui non puo, in tale Sede, essere opposta la pretesa esistenza di un giudicato nascente da detta ammissione del credito al passivo del fallimento. (Cfr.2082-63, 2841-62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)