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Sez. 1, Sentenza n. 5794 del 09/02/1989 Ud. (dep. 14/04/1989) Rv. 181057 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OMESSA DENUNZIA DI ARMA DA PARTE DEL NUOVO POSSESSORE A SEGUITO DI DONAZIONE OVVERO JURE SUCCESSIONIS - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181057-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OMESSA DENUNZIA DI ARMA DA PARTE DEL NUOVO POSSESSORE A SEGUITO DI DONAZIONE OVVERO JURE SUCCESSIONIS - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - RATIO.*

È configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso a seguito di donazione ovvero jure successionis, e per la quale il precedente possessore aveva presentato regolare denuncia, non potendo attribuirsi alcun rilievo né al fatto che l'arma continui ad essere detenuta nel luogo dove si trovava all'atto della precedente denuncia, né all'eventuale buona fede del nuovo possessore, giacché in tal caso si tratterebbe di ignoranza della legge penale, che non può essere invocato a propria scusa se non nei limiti in cui si tratti di ignoranza inevitabile. (V mass n 174741; (V mass n 148838).*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)