diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11525 del 23/05/2014 (Rv. 631026 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di un soggetto non parte del giudizio (nella specie AUSL invece che USL gestione stralcio) - Onere di impugnazione del soggetto estraneo alla lite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631026-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

La legittimazione all'appello spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, in quanto destinatario della domanda proposta dall'attore. Ne consegue che, laddove il giudice pronunci sentenza nei confronti di soggetto rimasto estraneo al processo (nella specie, l'Azienda unità sanitaria locale, e non già la Gestione stralcio della soppressa USL evocata in lite), questi, per rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, non è onerato della proposizione di un tempestivo appello, essendo tale strumento di impugnazione necessario ai fini di evitare il passaggio in giudicato della decisione nei confronti delle sole parti del giudizio stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)