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Sez. 3, Sentenza n. 15168 del 05/08/2004 (Rv. 576746 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Soggetto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576746-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

La legittimazione all'impugnazione (nella specie, al ricorso per cassazione) spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte (non importa se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità, attiva o passiva (rilevante sotto altri profili), del rapporto giuridico sostanziale, atteso che, con l'impugnazione, la parte stessa esercita non un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, non può essere riconosciuto a chi non abbia partecipato al precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)