Sez. 3, Sentenza n. 2770 del 14/05/1979 (Rv. 399073 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN PRIMO GRADO - RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI DEL MOMENTO DELLA DECISIONE - REVISIONE IN SECONDO GRADO IN RELAZIONE AI MUTATI VALORI MONETARI - NECESSITA - CONSEGUENZA - VALUTAZIONE DEI DANNI FUTURI - RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI FINO ALLA LIQUIDAZIONE FINALE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN PRIMO GRADO - RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI DEL MOMENTO DELLA DECISIONE - REVISIONE IN SECONDO GRADO IN RELAZIONE AI MUTATI VALORI MONETARI - NECESSITA - CONSEGUENZA - VALUTAZIONE DEI DANNI FUTURI - RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI FINO ALLA LIQUIDAZIONE FINALE.*
Anche se il giudice di primo grado liquida correttamente il danno con riferimento ai valori monetari del momento della sua pronunzia, il giudice dell'impugnazione e tenuto - sino a che non si e formato il giudicato sulla condanna - a rivedere tale liquidazione in relazione ai valori monetari del momento in cui egli emette la decisione. Pertanto, in materia di danni futuri, esclusa una rivalutazione che tenga conto di opinabili oscillazioni della moneta non ancora avvenute, la relativa liquidazione va fatta con riferimento alla svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio fino alla liquidazione finale. (V 2259/77, mass n 383781).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)