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Sez. 3, Sentenza n. 259 del 19/01/1977 (Rv. 383781 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - IMMEDIATA - OFFERTA REALE AL DANNEGGIATO DELLA SOMMA DETERMINATA NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SVALUTAZIONE MATURATA NELLE MORE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - INCIDENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383781-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO DA FATTO ILLECITO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - IMMEDIATA - OFFERTA REALE AL DANNEGGIATO DELLA SOMMA DETERMINATA NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SVALUTAZIONE MATURATA NELLE MORE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - INCIDENZA - LIMITI.*

Poiche l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito costituisce un debito di valore, la sua liquidazione va effettuata con riferimento ai valori monetari del momento in cui e emanata la pronunzia giudiziale finale, ancorche il giudice di primo grado abbia gia liquidato il danno con riguardo alla svalutazione monetaria in atto alla data della sua decisione. Prescindendo l'incidenza della svalutazione, sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, dalla mora del debitore, di essa deve tenersi conto anche nel caso in cui il debitore stesso abbia immediatamente compiuto l'offerta reale al danneggiato della somma determinata nella sentenza di primo grado, salvo che il creditore abbia, a sua volta rifiutato tale somma proponendo contro la cennata sentenza un appello basato su motivi ictu oculi infondati al fine di ritardare la liquidazione e danneggiare, cosi, il debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)