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Sez. T, Ordinanza n. 8739 del 08/04/2026 (Rv. 678244-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678244-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO

D'UFFICIO Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - Corretta iscrizione - Effettiva e concreta destinazione - Rilevanza - Criteri.

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI In genere.

In tema di società di comodo, ai fini della corretta iscrizione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita quali "immobili merce" alla voce "rimanenze di magazzino", sottratte al test di operatività di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, anziché alla voce "immobilizzazioni", ricompresevi, deve aversi riguardo all'effettiva e concreta destinazione degli immobili al mercato della compravendita, tenuto conto, in rapporto all'attività d'impresa esercitata dal soggetto titolare, sia delle caratteristiche di obiettiva commerciabilità dei beni, che della serietà di specifiche iniziative intraprese volte realmente alla vendita, in un quadro di stretta osservanza dei principi contabili.

Cod. Civ. art. 2424 bis com. 1, Cod. Civ. art. 2423 ter com. 3, Cod. Civ. art. 2426 com. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)