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Sez. 5, Sentenza n. 22139 del 06/08/2024 (Rv. 672270-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Immobilizzazioni materiali o immateriali - Ammortizzabilità del relativo costo - Condizioni - Beni di proprietà di terzi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672270-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili se riguardano beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non invece se riguardano beni di proprietà di terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché aveva ritenuto ammortizzabili i costi di costruzione del fabbricato adibito a sede della società contribuente, senza considerare che, essendo stato realizzato su terreno di proprietà comunale, in assenza di concessione a costruire o dell'acquisto del diritto di superficie, l'edificio non era mai entrato nel suo patrimonio, in virtù del principio dell'accessione).

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)