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Sez. L, Sentenza n. 4034 del 02/04/1992 (Rv. 476547 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - In genere | Costituzione almeno dieci giorni prima della udienza - Tempestività - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1992-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476547-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - In genere

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod.proc.civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod.proc.civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)