Sez. L, Sentenza n. 26 del 03/01/1995 (Rv. 489500 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE | Tempestività della costituzione del convenuto - Accertamento - Criteri - "Dies a quo e Dies ad quem" - Individuazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito del lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "Dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "Dies ad quem" il decimo giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)