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Sez. L, Sentenza n. 16450 del 26/07/2007 (Rv. 598354 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE | Sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia Orientale - Ordinanze del Ministro per la protezione civile in data 29 luglio 1992 e 29 gennaio 1993 - Sospensione degli obblighi contributivi - Ordinanze "libere" - Caratteri - Valore - Oggetto della scienza diretta del giudice - Violazione o falsa applicazione dell'ordinanza "libera" - Vizio denunciabile con ricorso per cassazione - Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598354-01

FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE

L'ordinanza del 29 gennaio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che ha disposto l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 1993 degli obblighi tributari e contributivi rimasti sospesi in virtù della precedente ordinanza dello stesso Ministro in data 29 luglio 1992 in favore dei cittadini colpiti dal sisma verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, trova (al pari della citata ordinanza del 29 luglio 1992) fondamento normativo, segnatamente, nella disciplina dettata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Ecologia") e deve ascriversi al novero delle "ordinanze libere", le quali, sebbene prive di valore di legge, sono suscettibili tuttavia di introdurre una disciplina divergente dall'ordine normativo che risultava in precedenza sulla base di disposizioni legislative, essendo, nel loro contenuto, soggette solo alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento e non vincolate da altre norme preesistenti che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte da cui traggono origine. Ne consegue che esse, pur non contenendo disposizioni generali e astratte, devono comunque formare oggetto della scienza diretta del giudice, il quale non sarebbe in grado, diversamente, di accertare quali limitazioni siano state apportate nel caso concreto alla disciplina normativa generale e, in ogni caso, la loro violazione (o falsa applicazione) è denunciabile come vizio riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/07/1992, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/01/1993, Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)