Sez. U, Sentenza n. 4813 del 07/03/2006 (Rv. 589613 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE | Protezione civile e ecologia - Stato di emergenza - Ordinanze del Consiglio dei ministri o del Ministro per la protezione civile emanate ex art. 5 della legge n. 225 del 1992 - Ordinanze "libere" - Caratteri - Valore - Oggetto della scienza diretta del giudice.
FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE
Le ordinanze emanate dal Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Ecologia"), hanno natura di ordinanze "libere", tra le quali sono compresi tutti i provvedimenti di autorità amministrative suscettibili di introdurre una disciplina divergente dall'ordine normativo che risultava in precedenza sulla base di disposizioni legislative. Tali ordinanze, immediatamente esecutive, diversamente dagli atti governativi con valore di legge sono espressione di autonomia ed operano generalmente nel campo dell'attività amministrativa, ma, pur non avendo valore di legge, sono nel loro ambito indipendenti e, nel loro contenuto, soggette solo alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento, e non sono vincolate da altre norme preesistenti che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte da cui traggono origine, il che giustifica, appunto, la loro denominazione di ordinanze "libere". Ne consegue che esse, pur non contenendo disposizioni generali e astratte, devono ciononostante formare oggetto ella scienza diretta del giudice, il quale non sarebbe in grado, diversamente, di accertare quali limitazioni siano state apportate nel caso concreto alla disciplina normativa generale.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)