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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8869 del 05/04/2017 (Rv. 643516 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. - Necessità di rimettere in pubblica udienza una questione rilevante o nuova - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643516-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)