diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 19115 del 01/08/2017 (Rv. 645766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Causa fissata per la trattazione in camera di consiglio - Rimessione alla pubblica udienza - Ammissibilità - Applicazione analogica dell'art. 380 bis c.p.c. - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., atteso che il collegio non può essere vincolato alla valutazione operata sul punto dal Presidente della sezione e che l’udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla l. n. 197 del 2016, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il P.M. - tenuto a concludere per primo -, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)