diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 22/05/1975 Ud. (dep. 21/10/1975) Rv. 130948 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA SU RICORSO DEL PM - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130948-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA SU RICORSO DEL PM - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*

Nel caso di annullamento di una sentenza di appello su ricorso del PM, il giudice di rinvio ha l'Obbligo di prendere in esame tutti i motivi eventualmente dedotti dall'imputato contro la sentenza di primo grado, ne puo limitarsi a trattare le sole questione per cui la sentenza e stata annullata, perche sui punti rimasti insoluti egli riassume gli originari poteri di un giudice di appello. Il giudizio di rinvio si configura, infatti, come una fase ulteriore del precedente giudizio di appello, siccome diretto a completare la sentenza annullata non solo per quanto concerne i punti definiti nel giudizio di legittimita, ma anche per quanto riguarda altri punti dell'appello che non risultino definiti nei precedenti gradi o fasi del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)