Sez. 2, Sentenza n. 10003 del 12/05/1983 Ud. (dep. 22/11/1983) Rv. 161362 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - CARATTERE GENERALE DEL PRINCIPIO - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - CARATTERE GENERALE DEL PRINCIPIO - GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITÀ - EFFETTI.*
Il divieto di "reformatio in peius" è un principio di portata generale, applicabile, quindi, anche al giudizio di rinvio, e a tal fine va operato il raffronto tra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella applicata dal giudice di rinvio. Conseguentemente, non è possibile che effetti più gravi per l'imputato si producano nel giudizio di rinvio (a seguito di annullamento con rinvio di una sentenza di condanna, impugnata dal solo imputato), posto che tale giudizio non è un nuovo giudizio di prima o di seconda istanza, ma è piuttosto una fase che si collega alla sentenza di annullamento, in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello, non può emettere una pronuncia più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di Cassazione. (V mass n 152881; (V mass n 130948; (Conf mass n 130517).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)