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Sez. U - , Sentenza n. 12141 del 22/06/2020 (Rv. 658003 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione – Fondamento – Giudicato sulla giurisdizione formatosi anteriormente alla pronuncia sul regolamento preventivo – Efficacia panprocessuale – Limiti.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658003-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il principio secondo cui l'anteriorità della decisione di merito rispetto alla statuizione sulla giurisdizione non limita l'efficacia della regola stabilita dalle Sezioni Unite, dovendo, il provvedimento di merito, essere considerato alla stregua di una decisione assunta all'esito di una cognizione sommaria, condizionata alla definizione del regolamento, deve ritenersi applicabile esclusivamente all'interno del giudizio nel quale risulta proposto il regolamento preventivo, non potendo intaccare il giudicato sulla giurisdizione anteriormente formatosi in altro giudizio e non essendo, in siffatta ultima evenienza, la decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione dotata di efficacia panprocessuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)