Sez. U - , Ordinanza n. 11576 del 11/05/2018 (Rv. 648273 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'emissione della sentenza ad opera del giudice di merito, non determina la carenza d'interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito come resa a cognizione sommaria e, ove passata in cosa giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all'esito della definizione del regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)