Sez. 6, Sentenza n. 4060 del 16/10/1998 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214154 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - DIRITTI DELLE PARTI - TERMINE PER LA DIFESA | Imputato contumace - Decorrenza - Individuazione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - DIRITTI DELLE PARTI - TERMINE PER LA DIFESA
Nell' ipotesi di richiesta di termine a difesa a seguito di modificazione dell'imputazione (art. 516 cod. proc. pen.), in base al disposto combinato degli artt. 519, comma secondo, e 520, comma secondo, cod. proc. pen., il termine per comparire nella nuova udienza (non inferiore a venti giorni, ex art. 429, comma terzo, cod. proc. pen. e non superiore a quaranta giorni, ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen.) decorre, nei confronti dell'imputato contumace, dalla data di notificazione del verbale di udienza contenente la modifica dell'imputazione. Tale normativa è applicabile anche nel giudizio davanti al pretore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 520 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)