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Sez. 6, Sentenza n. 3606 del 02/02/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201102 - 01

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Nullità | Ipotesi in cui il giudice ometta ogni decisione sulla responsabilità e trasmetta gli atti al pubblico ministero - Nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201102-01

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Nullità

La nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen. ricorre in caso di condanna "per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti". Tale nullità si riferisce all'ipotesi in cui il giudice condanni senza nuova o suppletiva contestazione (art. 516 e 517), senza consenso dell'imputato alla contestazione per il fatto nuovo (art. 518 comma secondo), con omissione di informazione o mancata concessione del termine a difesa, eventualmente richiesto (art. 519 commi 1 e 2), con omessa notificazione al contumace del verbale contenente l'inserimento della nuova contestazione, cioè quando il giudice proceda e condanni per l'imputazione modificata, senza rispettare le norme di garanzie previste, non già quando ometta ogni decisione sulla responsabilità e trasmetta gli atti al P.M. a norma dell'art. 521 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)