Sez. 2, Sentenza n. 18248 del 05/08/2010 (Rv. 614613 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per difetto di riassunzione - Tempestiva eccezione - Necessità - Deduzione solo nel ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'estinzione del processo per difetto di riassunzione nella formulazione antevigente dell'art. 307, ultimo comma cod. proc. civ. "ratione temporis" applicabile, può essere dichiarata solo su eccezione di parte prospettata prima di ogni altra difesa e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)