Sez. 1, Sentenza n. 14087 del 01/10/2002 (Rv. 557711 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per tardiva riassunzione - Tempestiva eccezione - Mancanza - Deduzione in sede di impugnazione - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all'estinzione, la quale pertanto non può esser dedotta e rilevata in sede di impugnazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto tardiva l'eccezione, proposta dalla parte soltanto con l'atto di appello, essendosi il fatto estintivo verificato tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale di discussione in primo grado e non avendo la parte proposto l'eccezione a quest'ultima udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)